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COLF E BADANTI: Dimissioni – Qual è la procedura da seguire?

Dimissioni senza omissioni! La colf che presta servizio da alcuni anni presso di me vuole dimettersi. Deve darmi un preavviso? Come funziona con l’Inps? Colf, badanti e baby sitter sono libere di interrompere il rapporto di lavoro ma devono prestare attenzione ad alcune regole. Prima di tutto sono tenute, per legge, a comunicare le dimissioni dando un termine di preavviso al datore, termine che varia in relazione all’anzianità di servizio, ossia alla durata del rapporto di lavoro e all’orario settimanale. Se tale termine non viene dato, sono tenute a corrispondere al datore di lavoro una somma pari all’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo se avessero lavorato. Termini di preavviso Per rapporti con orario di lavoro pari a superiore alle 25 ore settimanali la lavoratrice è tenuta a dare 7.5 giorni di preavviso che diventano 15 se lavora da oltre cinque anni. Se l’orario di lavoro settimanale è inferiore alle 25 ore, i giorni diventano 8 per rapporti iniziati da non più di due anni e 15 giorni per anzianità superiore ai due anni. Chiaramente se il rapporto di lavoro si interrompe per giusta causa, perché ad esempio il datore non ha versato i contributi Inps oppure non ha pagato lo stipendio, il preavviso non è dovuto. Anzi, se le dimissioni vengono rassegnate per giusta causa, non essendo possibile la continuazione del rapporto nemmeno provvisoriamente, il lavoratore ha diritto ad avere l’indennità di mancato preavviso. E’ consigliabile consegnare al datore di lavoro una lettera di dimissioni che consente, infatti, di evitare contestazioni sulla data esatta delle dimissioni e l’inizio del periodo di preavviso. Il datore di lavoro dopo aver ricevuto la lettera, dovrà, entro cinque giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, fare la prescritta comunicazione all’Inps. La convalida delle dimissioni Gli adempimenti però non sono finiti qui. A seguito dell’introduzione delle nuove regole della Riforma Fornero, le dimissioni devono infatti essere “convalidate”. Ci sono due strade: – la lavoratrice domestica si fa convalidare le dimissioni presso la Direzione Territoriale del Lavoro o presso il Centro per l’Impiego e consegna al datore copia della convalida oppure – la lavoratrice sottoscrive e firma una dichiarazione sulla ricevuta della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inoltrata all’INPS. Se ciò non viene fatto, entro 30 giorni dalla cessazione il datore di lavoro deve invitare per iscritto (raccomandata a mano o a/r) la lavoratrice a procedere alla convalida delle dimissioni seguendo una delle due strade precedenti. La lavoratrice avrà 7 giorni di tempo, dalla ricezione dell’invito, per convalidare le dimissioni. E’ importante che venga rispettata la procedura indicata poiché le conseguenze possono essere gravi. Se il datore non provvede a far convalidare le dimissioni, queste possono non avere nessun valore e quindi il rapporto di lavoro continuerebbe a produrre i suoi effetti. Se la lavoratrice invece, a seguito dell’invito del datore, non fa nulla, le dimissioni sarebbero pienamente valide.

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