in

ASSEGNO DI MATERNITA: Alle lavoratrici straniere non serve la carta di soggiorno

Assegno sulla… « Brescia »! 

Il tribunale di Brescia estende la platea delle beneficiarie dell’assegno per lavori atipici o discontinui. “Serve a garantire condizioni di vita accettabili”. 

alt

Tra le mamme non si fanno distinzioni. Quelle che non possono lavorare perché hanno avuto un bambino vanno aiutate senza badare alla cittadinanza o al tipo di permesso di soggiorno che hanno in tasca.

Una recente ordinanza del Tribunale di Brescia allarga la platea delle beneficiare dell’ “assegno di maternità per lavori atipici o discontinui”. Si tratta di un aiuto economico di poco più di 2.000 euro versato dallo Stato, attraverso l’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), a lavoratrici che, avendo versato contributi continuità, non hanno maturato i requisiti per accedere all’indennità di maternità ordinaria. 

Sul sito dell’INPS, sono elencati i requisiti per prendere l’assegno. La legge (art. 75 d.lgs. 151/2001), tra le altre cose, lo vorrebbe destinare però solo alle “cittadine italiane o comunitarie” oppure alle extracomunitarie, “in possesso  di carta di soggiorno”, cioè il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo. Sarebbero quindi tagliate fuori tutte le immigrate titolari di un “normale” permesso di soggiorno valido per lavorare.

Questa restrizione, hanno però stabilito i giudici, viola il divieto di discriminazione per nazionalità sancito dall’articolo 14 Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo e dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali. Applica infatti ingiustamente una distinzione basata sulla nazionalità per prestazioni volte a garantire “condizioni di vita accettabili”.

Nell’ordinanza si citano alcune pronunce della Corte Costituzionale e si sottolinea che la legge italiana non si applica se in contrasto con le norme di diritto internazionale e comunitario. I giudici hanno quindi ordinato all’NPS di pagare l’assegno di maternità per lavori atipici o discontinui anche a una donna straniera, rappresentata dagli avvocato Alberto Guariso e Livio Neri, titolare di un permesso di soggiorno normale, che aveva presentato ricorso.

Scarica

Tribunale Brescia, ordinanza del 5 ottobre 2015, est. Pipponzi, XXX (avv. Guariso e Neri) c. INPS (avv. Roberto Maio)

STROMAE: En concert à Kigali, la star rwando-belge fait un carton!

MOUSSA NGOM: Adieu musicien au grand sénégalo-gambien!